Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione PEC (Posta Elettronica Certificata) in quanto in quest’ultimo periodo, visto la scadenza, la confusione regna sovrana. Purtroppo.
Inanzitutto vi invito a leggere il mio post precedente sull’argomento in cui esplicito la natura legale e unicamente italiana della Posta Elettronica certificata, qui.
Detto questo iniziamo con il dire che la normativa (art 16, del Dlgs 29 novembre 2008, n 185 e modifica in Legge del 28 gennaio 2009, n 2) prevede l’obbligo tassativo per la PEC a società di nuova costituzione, a società già costituite al 29/11/2008, a professionisti iscritti in albi o elenchi previsti dalla legge (indipendentemente dalla titolarità di PIVA) e alle Pubbliche Amministrazioni.
Per i restanti soggetti la PEC e consigliata ma non obbligatoria.
Quindi, per chiarezza:
Società di capitali e di persone, società semplici, società cooperative, società in liquidazione, società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie hanno obbligo di avere un indirizzo PEC.
L’avvocato, il promotore finanziario, l’architetto e tutti i professionisti con albo sono anch’essi obbligati.
L’idraulico, l’elettricista individuale, il web designer e tutti i professionisti individuali senza albo non hanno questo tipo obbligo.
La registrazione di un indirizzo PEC lo si può commissionare ad uno dei gestori accreditati che trovate qui.
Chi non è presente nell’elenco riportato ma offre servizi web lo fa solo come rivenditore di tale servizio.
Inoltre vi è una precisazione doverosa da fare.
Dal 1 Aprile 2010 per tutte le imprese è divenuto obbligatorio l’utilizzo del canale di Comunicazione Unica che permette di eseguire la registrazione presso Camera di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle entrate con una sola comunicazione. Per l’utilizzo di tale sistema è necessario che l’impresa indichi un indirizzo PEC di posta certificata. Tale indirizzo però non deve far pensare alla sua obbligatorietà in quanto non deve necessariamente essere rappresentato dalla PEC dell’impresa ma può essere anche quella del professionista o dell’associazione che cura la pratica del soggetto in questione.
Infine è da segnalare quanto una azienda che deve comunicare al registro delle imprese la propria PEC non è tenuta ad alcun onere a carico in quanto l’iscrizione e eventuali variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria come previsto dall’articolo 16 comma 6 del Dlgs del 29 novembre 2088, n 185 (già indicato precedentemente e trovate un riferimneto a fondo pagina).
Spero finalmente di aver fatto chiarezza in merito a questa delicata questione.
Fonti governative: qui , qui e qui
[Update del 11 novembre 2011: Il ministero ha pubblicato una circolare che chiarisce alcuni aspetti della legge, qui]